Cartelle, per la Cassazione è nullità senza calcolo interessi

Roma  – La Suprema Corte di Cassazione, con  una singolare ordinanza e specificamente n. 34634 del 24 novembre 2022, ha fornito  ulteriori e interessanti spunti per chiarire ulteriormente, dopo la recente pronuncia delle SS. UU. n. 2228/2022, la nota controversia giurisprudenziale relativa al rapporto tra l’obbligo motivazionale della cartella di pagamento e il calcolo degli interessi richiesti per il ritardato versamento dei tributi, affermando che in caso di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, dell’indicazione del capitale e del tasso di interesse applicato, la cartella può essere legittimamente impugnata, perché il contribuente deve essere messo nelle condizioni di comprenderne il contenuto, le motivazioni, le causali e le voci riportate.

In sostanza la cartella di pagamento, oltre all’importo  comulativo del dovuto, deve indicare la normativa di riferimento e la decorrenza degli interessi.  In caso contrario è illegittima.  C

Tutto ciò avviene nonostante l’obbligo di motivazione della cartella esattoriale sia contemplato dall’art. 3 della legge 241/1990, che afferma il principio secondo il quale “Ogni provvedimento amministrativo … deve essere motivato …” e dall’art. 7 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che prevede: “… Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.

Per questo motivo, e secondo il prevalente orientamento, sono quindi da considerarsi nulle le cartelle nelle quali non sia indicato il criterio di calcolo degli interessi.

Su questo tema – spiega l’Avv. Emanuele Antonaci – molti i dubbi che in passato hanno caratterizzato procedimenti amministrativi nelle varie commissioni tributarie. Spesso, le situazioni debitorie comportano la computazione di diverse tipologie di addebiti, e per l’Agenzia Entrate ciò costituisce talvolta un gravame ed in alcuni casi sussiste proprio l’impossibilità di calcolare e ricalcolare con esattezza gli interessi. Sia per la loro variabilità, sia per la temporalità a cui vengono riferiti i tributi richiesti.

Con questa sentenza – conclude Antonaci – si è fatta chiarezza, anche se ogni caso, ovviamente va valutato a ssè, e ricordo che per ottenere l’annullamento va sempre poi presentato ricorso con relative motivazioni”.

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