Accertamenti tributari; il caso della “valigetta del contribuente”
Roma – La Sezione quinta civile della Suprema Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, le seguenti questioni di massima di particolare importanza, sulle quali esistono orientamenti contrastanti: se, in caso di apertura di una valigetta reperita in sede di accertamento, la mancanza di autorizzazione di cui all’art. 52, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, possa essere superata dal consenso prestato dal titolare del diritto; se, nel caso in cui si dia risposta positiva alla prima questione, il consenso può dirsi libero ed informato anche qualora l’Amministrazione finanziaria non abbia informato il titolare del diritto della facoltà, di cui all’art. 12, comma 2, legge n. 212 del 2000, di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi della giustizia tributaria; se, infine, l’eventuale inosservanza del suddetto obbligo di informazione ed il conseguente vizio del consenso del titolare del dirittto comporti l’inutilizzabilità della documentazione acquisita in mancanza della prescritta autorizzazione.
Il fatto trae origine da un accertamento in loco: gli inquirenti, nel caso in esame ebbero ad aprire la valigetta del contribuente poggiata nello studio oggetto di verifica, di lì venne poi posta la questione a livello procedurale iniziata nell’anno 2000 e che si trascina dunque da oltre venti anni.