Consultazione fatture elettroniche: adesione prorogata al 30 giugno 2021
Roma – Dopo ben otto modifiche alla tabella di marcia originaria, il termine ultimo per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici, previsto per domenica 28 febbraio 2021, è stato nuovamente spostato. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini ha firmato proprio quel giorno il provvedimento numero 56618 in cui annuncia la nuova proroga con scadenza il 30 giugno 2021.
Lo ha previsto l’Agenzia delle Entrate con il nuovo Provvedimento del 28 febbraio 2021 n. 56618, e che è intervenuto sul punto 8-ter del provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio”, sostituendo le parole “dal 1° luglio 2019 al 28 febbraio 2021” con “dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021”.
Ricordiamo che già precedentemente il termine era stato prorogato al 28.02.2021 con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 settembre 2020 n. 311557, che, nell’ottica di efficientamento del processo di fatturazione elettronica e a seguito delle istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, aveva previsto anche una nuova funzionalità per i soggetti che utilizzano un canale “web service” per lo scambio dati con il Sistema di Interscambio (SdI), ossia:
- la produzione di un report di quadratura delle fatture elettroniche e delle notifiche scambiate tra quest’ultimo e il soggetto, in qualità esso sia di ricevente, sia di trasmittente, e
- un servizio per il reinoltro delle fatture elettroniche e delle notifiche che non sono state recapitate al soggetto. La funzionalità di reinoltro riferita a file fatture che si trovano nello stato di “Impossibilità di recapito”, comporterà, al buon esito dell’operazione di reinoltro, l’impostazione automatica della data di consegna con la data di ritrasmissione, rilevante quindi ai fini fiscali.
Com’è noto,l’Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione
- agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture elettroniche emesse e ricevute
- ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute.
In particolare con il provvedimento n. 524526 del 21 dicembre 2018, è stata prevista l’introduzione di una specifica funzionalità, da rendere disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per consentire agli operatori IVA, o un intermediario appositamente delegato, ovvero al consumatore finale, di aderire espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Si ricorda che per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche:
- gli operatori Iva, devono effettuare l’adesione dal portale Fatture e corrispettivi, a partire dal giorno successivo all’adesione saranno consultabili tutte le e-fatture emesse e ricevute dal 1° gennaio 2019.
- i consumatori finali persone fisiche, possono sottoscrivere l’adesione al servizio nell’area riservata di Fisconline.
Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 (DL 124/2019) aveva previsto nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche, disponendo un ampliamento dell’utilizzo delle informazioni contenute nelle suddette fatture da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
In particolare, l’articolo 14 prevede la memorizzazione, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, dei file xml delle fatture elettroniche e di tutti i dati in essi contenuti, compresi quelli di cui all’articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (cioè natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione), per essere utilizzati dalla Guardia di Finanza, nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
In conclusione, il differimento al 30 giugno 2021 è intervenuto, in accordo con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, considerato che è ancora in corso la necessaria interlocuzione, con lo stesso Garante, per dare piena attuazione alla disposizione normativa originaria, l’articolo 14 del collegato fiscale alla legge di bilancio 2020 (Dl n. 124/2019), secondo il quale i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
- dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria
- dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attivita’ di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali
previa l’adozione di idonee misure di garanzia e di sicurezza, anche di carattere organizzativo, per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.