Proroga sospensione cartelle esattoriali: esclusi gli avvisi bonari

Roma – Dopo la proroga al 31 gennaio (già prevista dal decreto 3/2021), ora la sospensione delle cartelle esattoriali  slitta nuovamente al 28 febbraio grazie al DL 7/2021. Infatti il Consiglio dei Ministri aveva già accennato ad una ulteriore proroga, che ora è arrivata, e si contano dai 30 ai 50 milioni di atti pronti per essere inviati ma sospesi.

Il provvedimento, preso d’urgenza alla fine del mese scorso e immediatamente operativo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio, ha evitato l’invio di cartelle sospese ormai da un anno. L’obiettivo? Favorire la graduale ripresa dell’economia dare respiro alle attività e ai singoli cittadini messi in ginocchio da un anno dettato dalla pandemia.

Fino al 28 febbraio, dunque, sono sospesi i pagamenti legati a cartelle e altri atti emessi dall’Agenzia delle entrate-riscossione. I pagamenti sospesi devono essere effettuai entro la fine di marzo. Sospensione che non riguarda anche gli avvisi bonari.

Le nuove tempistiche per le cartelle esattoriali sospese

Salvo eventuali ulteriori proroghe, a partire dal 1° marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate proseguirà il suo lavoro di emissione delle cartelle di pagamento e azioni esecutive. Avrà 12 mesi per trasmettere gli atti.

E per quelle già inviate, quando dovrà essere effettuato il versamento delle somme sospese? I pagamenti  sospesi e in scadenza dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 devono essere effettuati entro il 31 marzo 2021. Inoltre il DL predispone che, “per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.”

In base a quanto detto finora, il nuovo decreto proroga ulteriormente la sospensione dell’attività di riscossione. Sospensione disposta in primis con l’art. 68 del D.L. 18/2020 e poi di volta in volta prorogata dai vari decreti emergenziali.

Sono sospesi anche i pagamenti legati a piani di rateazione delle cartelle, ex art.19 del DPR 602/73.

Sospensione dell’attività di riscossione: esclusi gli avvisi bonari

La sospensione dell’attività di riscossione non include gli avvisi bonari. Quindi, secondo quanto previsto dall’art. 144 del decreto Rilancio, i versamenti dei pagamenti degli avvisi bonari (comprensivi di rate in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020) se effettuati entro il 16 settembre 2020 erano considerati tempestivi.

Venivano trattati allo stesso modo e con lo stesso termine previsto per il 16 settembre dello scorso anno i versamenti dovuti all’esito dei controlli automatici formali in scadenza nel periodo compreso tra il 19 maggio 2020, entrata in vigore del decreto Rilancio e il 3 maggio 2020.

La norma prevede analogamente che anche i versamenti dovuti all’esito degli stessi controlli automatici e formali, in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020) e il 31 maggio 2020, potevano essere effettuati entro il 16 settembre 2020.

I versamenti sospesi potevano essere effettuati anche:

  • in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020,
  • con scadenza il 16 di ciascun mese.

Detto ciò, tali pagamenti non rientrano nella proroga al 28 febbraio della sospensione dell’attività di riscossione.

 

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