Roma – Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni aspetti sui ricorsi per le cartelle esattoriali.  In sede di impugnazione, infatti,  non può essere dedotta la violazione del termine di decadenza di cui all’art. 43 del DPR n. 600 del 1973, trattandosi di vizio dell’avviso di accertamento presupposto che deve essere fatto valere mediante la proposizione di tempestivo ricorso contro tale atto, ove regolarmente notificato, potendo, in detta ipotesi, la cartella di pagamento essere contestata soltanto per vizi propri.