Cartelle esattoriali e pignoramenti, nuova proroga fino al 31 gennaio 2021

L’emergenza Covid-19 ancora in atto, e le conseguenti pesanti ricadute economiche, fermano ancora una volta l’attività dell’Agenzia delle Entrate Riscossione

Roma – Il decreto del 14 gennaio 2021, dispone inoltre la proroga della scadenza per pagare l’imposta sui servizi digitali, che slitta dal 16 febbraio al 16 marzo 2021, e per l’invio della dichiarazione, che passa dal 31 marzo al 30 aprile 2021.

In attesa di interventi più incisivi nel decreto Ristori 5, il decreto-ponte approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 dispone l’ulteriore proroga, dal 31 dicembre al 31 gennaio 2021, dei termini per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

La sospensione non opera solo per la notifica di nuove cartelle esattoriali o atti della riscossione, ma anche in relazione alla scadenza dei versamenti sospesi relativi a cartelle di pagamento ed avvisi esecutivi, rinviata al 31 gennaio 2021.

Per effetto di tale rinvio, spiega Palazzo Chigi, la sospensione dei versamenti relativi agli atti di riscossione opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021.

Un mese ulteriore di proroga è previsto anche per la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’AdER e da altri soggetti titolati, relativi a somme dovute a titolo di stipendio, pensione ed altre indennità.

Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.

Strada spianata anche per le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento relativi alla notifica di cartelle da parte di beneficiari dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, previsto dall’articolo 48-bis, comma 1 del decreto n. 602/1972. I soggetti pubblici provvederanno ad effettuare il pagamento in favore del beneficiario.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy